Statuto
COSTITUZIONE – DURATA- SEDE- ESERCIZIO SOCIALE
Art. 1. E’ costituita una Associazione culturale denominata “Napoli e la sua Vocazione Turistica”; essa è apartitica, libera e senza scopo di lucro.
Art. 2. L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 presso lo studio della “P.S.T. Consulting S.r.l.” e non ha limiti di durata.
Art. 3. L'associazione è senza fini di lucro ed è apartitica. Essa si propone di promuovere e sviluppare il turismo della regione Campania sul territorio Nazionale e all’estero, attraverso manifestazioni, congressi, mostre ed ogni altra azione idonea a raggiungere tale fine. L’Associazione intende svolgere la sua opera in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati preposti allo sviluppo turistico, unitamente alle organizzazioni associative e consortili, agli imprenditori, al Provveditorato agli Studi di Napoli, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero del Turismo e quanti altri con cui collaborare attivamente. L’Associazione può creare sezioni all’interno del proprio territorio le cui caratteristiche e funzioni saranno definite nel regolamento interno.
SOCI
Art. 4. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) ONORARI. Sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite. Non sono tenuti al pagamento di nessuna quota o contributo, non hanno diritto di voto pur partecipando ai lavori dell’assemblea.
b) FONDATORI. Tutti coloro che hanno fondato l’Associazione. Possono diventare altresì Fondatori, su segnalazione di due soci fondatori, tutti i soci ordinari che per particolari motivazioni possano essere dichiarati tali (fondatori) con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei fondatori stessi.
c) ORDINARI. Tutti coloro che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo che ne decide l’ammissione a maggioranza. Sono tenuti a pagare la quota d’iscrizione associativa ed a partecipare ai lavori dell’assemblea dei soci ed hanno diritto al voto.
Art. 5. I soci che per qualsiasi motivo siano receduti dall’Associazione o ne siano stati esclusi non possono richiedere i contributi associativi versati, né pretendere alcuna indennità di recesso di qualsiasi altra natura e specie.
Art. 6. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità dall’assemblea dei soci.
ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO
Art. 7. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Tesoriere
Art. 8 – ASSEMBLEA- L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 9. L’assemblea degli associati con il diritto di voto elegge i consiglieri che devono essere scelti necessariamente tra la categoria dei soci fondatori e tre revisori dei conti anche esterni all’associazione.
Art. 10. L’Assemblea Ordinaria degli Associati ha luogo almeno una volta l’anno. Essa delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sugli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e messi all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta se in prima convocazione si raggiunge il numero legale (50% + 1 dei soci), altrimenti a maggioranza relativa qualunque sia il numero degli associati presenti in seconda convocazione. Hanno diritto al voto i soci fondatori e quelli ordinari. Saranno convocati anche i soci onorari che però non avranno diritto di voto.
Art. 11. I soci convocati saranno esclusivamente quelli risultanti dal libro soci ed in regola con il pagamento dell’annualità precedente. La convocazione a mezzo lettera semplice e/o via posta elettronica dovrà pervenire al socio almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Art. 12. L’assemblea può essere convocata in sessione straordinaria quando sia seriamente motivata o per modifiche di statuto su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori e potrà deliberare con la maggioranza di almeno 2/3 degli associati che hanno diritto di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni, è composto da un massimo di sette membri.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere e dura in carica tre anni; tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Tutte le cariche sono onorifiche. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per la sostituzione.
Art. 14. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta di almeno tre consiglieri inviata dieci giorni prima ai membri del Consiglio Direttivo.
Il consiglio Direttivo delibera in ordine al programma da svolgere.
Il Consiglio stabilisce l’ammontare delle quote sociali con approvazione dell’assemblea dei soci.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro consiglieri. Nelle delibere il voto del Presidente può valere doppio in caso di parità del numero di voti dei Consiglieri.
Art. 15. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Si riunirà almeno quattro volte all’anno con le modalità di cui Art.14 del presente Statuto.
L’osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo sarà obbligatoria per tutti.
IL PRESIDENTE
Art. 16. il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.
IL TESORIERE
Art. 17. Il Tesoriere, su delega del presidente, gestisce i rapporti economici dell’Associazione e redige i bilanci. Assume inoltre la funzione di Segretario del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea delle cui riunioni redigerà un verbale che sottoscriverà congiuntamente al presidente.
REVISIONE DEI CONTI
Art. 18. La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di tre revisori dei conti eletti dall’Assemblea dei Soci scelti anche tra non soci. Non può essere eletto revisore un Consigliere. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sui bilanci annuali presentati dal Consiglio Direttivo. Potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e pertanto procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 19. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con una maggioranza di almeno 4/5 dei soci fondatori la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio che comunque non potrà essere restituito ai soci di qualunque tipo.
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominare, due dalle parti in controversia ed il terzo dall’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di proceda.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 20. Tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo ed allegato statuto sarà regolamentato conformemente ai dettami del nostro Codice Civile Vigente.
I Soci Fondatori
Art. 1. E’ costituita una Associazione culturale denominata “Napoli e la sua Vocazione Turistica”; essa è apartitica, libera e senza scopo di lucro.
Art. 2. L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 presso lo studio della “P.S.T. Consulting S.r.l.” e non ha limiti di durata.
Art. 3. L'associazione è senza fini di lucro ed è apartitica. Essa si propone di promuovere e sviluppare il turismo della regione Campania sul territorio Nazionale e all’estero, attraverso manifestazioni, congressi, mostre ed ogni altra azione idonea a raggiungere tale fine. L’Associazione intende svolgere la sua opera in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati preposti allo sviluppo turistico, unitamente alle organizzazioni associative e consortili, agli imprenditori, al Provveditorato agli Studi di Napoli, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero del Turismo e quanti altri con cui collaborare attivamente. L’Associazione può creare sezioni all’interno del proprio territorio le cui caratteristiche e funzioni saranno definite nel regolamento interno.
SOCI
Art. 4. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) ONORARI. Sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite. Non sono tenuti al pagamento di nessuna quota o contributo, non hanno diritto di voto pur partecipando ai lavori dell’assemblea.
b) FONDATORI. Tutti coloro che hanno fondato l’Associazione. Possono diventare altresì Fondatori, su segnalazione di due soci fondatori, tutti i soci ordinari che per particolari motivazioni possano essere dichiarati tali (fondatori) con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei fondatori stessi.
c) ORDINARI. Tutti coloro che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo che ne decide l’ammissione a maggioranza. Sono tenuti a pagare la quota d’iscrizione associativa ed a partecipare ai lavori dell’assemblea dei soci ed hanno diritto al voto.
Art. 5. I soci che per qualsiasi motivo siano receduti dall’Associazione o ne siano stati esclusi non possono richiedere i contributi associativi versati, né pretendere alcuna indennità di recesso di qualsiasi altra natura e specie.
Art. 6. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità dall’assemblea dei soci.
ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO
Art. 7. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Tesoriere
Art. 8 – ASSEMBLEA- L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 9. L’assemblea degli associati con il diritto di voto elegge i consiglieri che devono essere scelti necessariamente tra la categoria dei soci fondatori e tre revisori dei conti anche esterni all’associazione.
Art. 10. L’Assemblea Ordinaria degli Associati ha luogo almeno una volta l’anno. Essa delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sugli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e messi all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta se in prima convocazione si raggiunge il numero legale (50% + 1 dei soci), altrimenti a maggioranza relativa qualunque sia il numero degli associati presenti in seconda convocazione. Hanno diritto al voto i soci fondatori e quelli ordinari. Saranno convocati anche i soci onorari che però non avranno diritto di voto.
Art. 11. I soci convocati saranno esclusivamente quelli risultanti dal libro soci ed in regola con il pagamento dell’annualità precedente. La convocazione a mezzo lettera semplice e/o via posta elettronica dovrà pervenire al socio almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Art. 12. L’assemblea può essere convocata in sessione straordinaria quando sia seriamente motivata o per modifiche di statuto su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori e potrà deliberare con la maggioranza di almeno 2/3 degli associati che hanno diritto di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni, è composto da un massimo di sette membri.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere e dura in carica tre anni; tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Tutte le cariche sono onorifiche. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per la sostituzione.
Art. 14. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta di almeno tre consiglieri inviata dieci giorni prima ai membri del Consiglio Direttivo.
Il consiglio Direttivo delibera in ordine al programma da svolgere.
Il Consiglio stabilisce l’ammontare delle quote sociali con approvazione dell’assemblea dei soci.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro consiglieri. Nelle delibere il voto del Presidente può valere doppio in caso di parità del numero di voti dei Consiglieri.
Art. 15. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Si riunirà almeno quattro volte all’anno con le modalità di cui Art.14 del presente Statuto.
L’osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo sarà obbligatoria per tutti.
IL PRESIDENTE
Art. 16. il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.
IL TESORIERE
Art. 17. Il Tesoriere, su delega del presidente, gestisce i rapporti economici dell’Associazione e redige i bilanci. Assume inoltre la funzione di Segretario del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea delle cui riunioni redigerà un verbale che sottoscriverà congiuntamente al presidente.
REVISIONE DEI CONTI
Art. 18. La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di tre revisori dei conti eletti dall’Assemblea dei Soci scelti anche tra non soci. Non può essere eletto revisore un Consigliere. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sui bilanci annuali presentati dal Consiglio Direttivo. Potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e pertanto procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 19. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con una maggioranza di almeno 4/5 dei soci fondatori la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio che comunque non potrà essere restituito ai soci di qualunque tipo.
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominare, due dalle parti in controversia ed il terzo dall’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di proceda.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 20. Tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo ed allegato statuto sarà regolamentato conformemente ai dettami del nostro Codice Civile Vigente.
I Soci Fondatori